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Articolo aggiuntivo n. 26.0.1 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/02/19

RITIRATO

1a CP: non ostativo condizionato 5a CP: contrario ex art. 81 Cost.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155)

        1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi quinto e sesto sono abrogati;

            b) al comma ottavo:

                1) al primo periodo, le parole da: ''retribuzione'' a: ''dall'interessato'' sono sostituite dalle seguenti: ''media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti'';

                2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni sono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche'';

                3) al secondo periodo, le parole da: '', che non abbiano'' a: ''di lavoro'' sono sostituite dalle seguenti: ''si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi livelli previsti''.

        2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 1 del presente articolo, operano retroattivamente a fai data dal 1º gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive, non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile, sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

        3. A decorrere dal 1º gennaio 2020, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

        4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al comma 3 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

        5. La riduzione progressiva di cui al comma 3, si applica:

            a) a far data dal 1º gennaio 2020 nella misura del 10 per cento;

            b) a far data dal 1º gennaio 2021 nella misura del 25 per cento;

            c) a far data dal 1º gennaio 2022 nella misura del 40 per cento;

            d) a far data dal 1º gennaio 2023 nella misura del 60 per cento;

            e) a far data dal 1º gennaio 2024 nella misura del 80 per cento;

            f) a far data dal 1º gennaio 2025 nella misura del 100 per cento».