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Articolo aggiuntivo n. 13.0.12 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 18/02/19

5a CP: contrario ex art. 81 Cost.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 15, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

            ''1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo.».

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

            b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge».