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Articolo aggiuntivo n. 9.02 al ddl C.1432 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/02/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto. Adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 marzo 2001 – C-415/98, Backsi).

  1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa».