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Proposta di modifica n. 11-quater.4 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 11-quater.

testo emendamento del 05/02/19

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933, riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).