Proposta di modifica n. 11-quater.4
al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 11-quater.
presentato il 05/02/2019 in Assemblea della Camera da Enrico BORGHI (PD)
testo emendamento del 05/02/19
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933, riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.
Conseguentemente, sopprimere la lettera n).