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Proposta di modifica n. 10-bis.21 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 10-bis.

testo emendamento del 05/02/19

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, per i titolari di licenza di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciata da un Comune fuori dalla Regione in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di previa prenotazione, il servizio può iniziare e terminare da luogo diverso dalla rimessa quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore previamente contratto in una delle forme libere e prescritte dal codice civile e/o da normativa speciale rispetto alla tipologia contrattuale prevista per detti contratti e/o per i contraenti. Nel caso in cui la forma contrattuale non sia prevista in forma scritta il vettore ed il cliente devono redigere il contratto in esecuzione in forma scritta apponendovi la data certa, nei modi previsti dall'articolo 2740 codice civile, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge. Parimenti dicasi per apporre la data certe su scritture private già stipulate in forma scritta senza data certa. I contratti, se previsto da norme civili e/o fiscali o da normativa speciale già in vigore e antecedente al presente decreto, dovranno essere anche regolarmente registrati. L'originale o copia del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.