Proposta di modifica n. 1.56 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/07/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Commissione può chiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche di dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per finalità connesse ai compiti di cui al comma 1, lettere g), h), i), l), q) e s).