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Articolo aggiuntivo n. 9-bis.010 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 9-bis.

testo emendamento del 04/02/19

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esenzione fatturazione elettronica per aziende agricole e transazioni tra privati)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle aziende agricole e alle transazioni tra privati.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.