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Articolo aggiuntivo n. 4-bis.02 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 4-bis.

testo emendamento del 04/02/19

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di ordinanza del giudice dell'esecuzione e all'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

  1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
    2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico», sono sostituite da: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni», sono sostituite da: «cinque giorni»;
   c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
   d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno», sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

  2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:
  4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto»;
  4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: «della metà», sono inserite le seguenti: «e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila».

  4. All'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: «primo comma», sono inserite le seguenti: «e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti».