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Proposta di modifica n. 4.6 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 04/02/19

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.
  «Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma».