Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.034 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 04/02/19

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Semplificazione adempimenti prevenzione incendi per gli agriturismi)

  1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere” si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto».