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Articolo aggiuntivo n. 3.033 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 04/02/19

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».