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Articolo aggiuntivo n. 1-bis.04 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 04/02/19

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modifiche al Codice civile relative alla verifica di pagamento dell'opera).

  1. All'articolo 1665 del Codice civile, il terzo comma è sostituito con il seguente:
  «Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro trenta giorni, l'opera si considera accettata.».