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Articolo aggiuntivo n. 1.05 al ddl C.1550 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 04/02/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.01.
(Misure di semplificazione per le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare)

  1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 3, al comma 1 è inserito in fine il seguente periodo: «Le attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrano tra quelle strumentali ed accessorie all'esercizio di impresa artigiana purché l'attività di produzione sia prevalente rispetto a quella di vendita, in base al positivo accertamento del maggior tempo impiegato nella preparazione e trasformazione degli alimenti, nonché del maggior reddito derivante dall'attività artigiana principale».
  2. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 4, il comma 2-bis è abrogato.