presentato il 31/01/2019 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Marco MAGGIONI (Lega) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 31/01/19
Sostituirlo con il seguente:
ART. 17.
(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU Pilot 9180/17/ENVI).
1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.».