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Articolo aggiuntivo n. 19.01 al ddl C.1486 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 30/01/19

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure volte alla riduzione dei compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti della banca)

  1. L'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione di azioni disposta ai sensi del presente Capo, determina, dalla data della sottoscrizione, la definizione di limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, che non può comunque eccedere il limite massimo stabilito per i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  2. La differenza del trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al comma 1 rispetto al trattamento corrisposto prima della data di sottoscrizione, confluisce in apposito Fondo di Solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi istituito contestualmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il licenziamento per giusta causa del dirigente dell'Emittente implica altresì il versamento della buona uscita stabilita nel contratto di assunzione del dirigente nel medesimo Fondo di Solidarietà.