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Proposta di modifica n. 14.2 al ddl C.1486 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 30/01/19

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.