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Articolo aggiuntivo n. 10.01 al ddl C.1486 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 30/01/19

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Assistenza pubblica nella gestione dei crediti deteriorati)

  1. In caso di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, e al fine di preservare la stabilità finanziaria nel medio periodo, Banca Carige ha facoltà di avvalersi del supporto di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata «SGA») nella forma di consulenze a titolo gratuito volte a favorire una più efficace gestione dei crediti deteriorati come definiti dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti.
  2. La SGA affianca Banca Carige nell'esame analitico e peculiare dei crediti di cui al comma 1 con l'obiettivo di definire un quadro complessivo in termini strategico-finanziari che consenta di migliorare le prospettive di recupero e di massimizzare il valore di cessione dei crediti deteriorati.
  3. Le attività di consulenza da parte di SGA di cui al comma 1, comunque a titolo gratuito, comprendono altresì un'analisi congiunta dei crediti in bonus di minore qualità, che presentano una probabilità relativamente elevata di trasformarsi in partite deteriorate.
  4. Ai fini di cui al presente articolo la SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, un gruppo di lavoro temporaneo destinato all'esercizio dell'attività di sostegno a Banca Carige. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.