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Sub Emendamento n. 11.0.500/509 (testo 2) dell'emendamento 11.0.500 al ddl S.989

testo emendamento del 28/01/19

All'emendamento 11.0.500 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

        Â«6-bis. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato "Conferenza permanente"». La Conferenza permanente è presieduta dal Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o da un suo delegato ed è altresì composta dagli ulteriori seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b); d) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente; e) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente; f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente; g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente. Partecipano alle riunione della Conferenza permanente: il Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o il suo delegato; i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in ragione della decisione in oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, i rappresentanti degli Enti parco, delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle altre amministrazioni regionali, delle Province e delle altre amministrazioni provinciali, dei Comuni e delle altre amministrazioni comunali. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza permanente, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento. Il rappresentante unico di cui alla lettera c) è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della Legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente. La Regione Abruzzo provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d). Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della Legge n. 241 del 1990. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate. Il Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente le attività descritte nel primo periodo, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate: 1) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 2) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 3) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dal numero 2). I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui al numero 3). Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente comma e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14- ter, 14-quater 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.»