presentato il 26/01/2019 in Assemblea del Senato da Stefano PATUANELLI (M5S) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Decaduto)
testo emendamento del 26/01/19
All'emendamento 9.0.19, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il capoverso «158» con il seguente:
«158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti di cui ai precedenti due periodi sono tenuti ad adeguarsi alla disposizione di cui al primo periodo entro trentasei mesi dalla suddetta data, qualora a quest'ultima data essi controllino un numero di farmacie eccedente il limite di cui al primo periodo.»;
b) al capoverso «159» sostituire le parole da: «la società » fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti: «il soggetto sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo periodo del comma 158»».