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Sub Emendamento n. 9.0.19/600 dell'emendamento 9.0.19 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile (Decaduto)

testo emendamento del 26/01/19

All'emendamento 9.0.19, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il capoverso «158» con il seguente:

                   «158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti di cui ai precedenti due periodi sono tenuti ad adeguarsi alla disposizione di cui al primo periodo entro trentasei mesi dalla suddetta data, qualora a quest'ultima data essi controllino un numero di farmacie eccedente il limite di cui al primo periodo.»;

            b) al capoverso «159» sostituire le parole da: «la società» fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti: «il soggetto sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo periodo del comma 158»».