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Sub Emendamento n. 9.0.38/600 dell'emendamento 9.0.38 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile (Decaduto)

testo emendamento del 26/01/19

All'emendamento 9.0.38, apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «purché questa sia consegnata dal disponente all'ufficio dello stato civile», aggiungere le seguenti: «del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede a trasmetterla all'ufficio dello stato civile»;

            b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «al medico che sia in relazione di cura con il disponente ai sensi dell'articolo 1, e previa richiesta del medico stesso, da conservare agli atti » con le seguenti: «al fiduciario e ai medici che abbiano in cura il disponente ai sensi dell'articolo 1, e previa loro richiesta, da conservare agli atti».