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Articolo aggiuntivo n. 3.0.81 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 24/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla disciplina del DURC)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 sono inseriti i seguenti:

"1175-bis. Il datore di lavoro e il lavoratore autonomo che, entro centottanta giorni dalla verifica negativa della regolarità contributiva, provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria può recuperare i benefici normativi e contributivi di cui al comma 1175.

 

1175-ter. Il recupero dei benefici normativi e contributivi in ogni caso non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.".

 

2. All'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis I termini di 15 e 30 giorni di cui al comma 2 sono rispettivamente estesi a 45 e 90 giorni nel caso di verifica della regolarità per il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La regolarizzazione entro i termini di cui ai commi 2 e 2-bis genera il Documento in formato «pdf» di cui all'articolo 7 e ripristina il godimento d'ogni beneficio normativo e contributivo subordinato al possesso del Documento predetto.

c) al comma 4, le parole "Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 2-bis";

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi e normativi non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva."

 

3.All'articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".