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Articolo aggiuntivo n. 10.0.23 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Presa in carico dipendenti con contratto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica degli istituti in gravi difficoltà economiche e finanziarie)

    1. All'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti", sono inserite le seguenti: "che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508";

b) al comma 2 dopo le parole: "i processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro e non oltre il 30 aprile 2019";

c) al comma 4, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "nonché per la presa in carico nei ruoli dello Stato del personale a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno avuto come ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza oppure i rispettivi comuni, anche congiuntamente, a condizione che questi ultimi siano in condizioni di dissesto finanziario. I dipendenti di cui al precedente periodo mantengono la sede di servizio presso le rispettive istituzioni e non costituiscono aumento della dotazione organica complessiva delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.".

    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come incrementato dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»