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Articolo aggiuntivo n. 11.0.43 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 24/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

2. Il PTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative istallazioni che abbiano cessato la loro attività.

3. Il PTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

4. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

a)         proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;

b)        rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

c)         sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d)        riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

6. La sospensione di cui al comma 5 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone.

7. Successivamente all'approvazione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di rigetto delle istanze di permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi o di concessione di coltivazione di idrocarburi e di revoca, anche su aree parziali, dei permessi di prospezione o di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. In caso di mancata approvazione del Piano entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia.

8. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:

a) concessione di coltivazione: 2.041,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 3.067,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

Al venir meno della sospensione di cui al comma 5 i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 129,15 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 258,3 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 516,6 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 1.033,2 euro per chilometro quadrato.

Le risorse incrementali, derivanti dalle disposizioni in materia di aumento dei canoni di superficie di cui al presente comma, sono riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, destinati all'attuazione della presente norma e in misura pari a 1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021 alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del PTESAI.

9. Le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi relative a titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.».