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Articolo aggiuntivo n. 9.0.41 (testo 2) al ddl S.989
  • status: «Art. 9-bis.

testo emendamento del 23/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        1. All'articolo l, della legge30 dicembre2018, n. 145, dopo il comma 274 sono inseriti i seguenti:

            "274-bis. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della definizione del Patto per la Salute 2019-2021 con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dai relativi provvedimenti applicativi, nonché dei principi metodologici e del modello previsionale per la determinazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

        274-ter. Il Ministero della salute istituisce un Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle Regioni e delle Province autonome.

        274-quater. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate ai sensi del comma 274-ter, la Regione è giudicata adempiente ove sia accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In caso contrario la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico nell'anno di riferimento e comunque nei 6 anni precedenti, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70.

        274-quinquies. Le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 40 giorni dalla data di adozione della normativa di cui al comma 274-ter, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

        274-sexies. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3-bis e 3-ter, nonché, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 274-ter, il comma 3."».