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Articolo aggiuntivo n. 3.0.136 (testo 2) al ddl S.989

testo emendamento del 23/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni per le zone economiche speciale ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

        "a) l'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di VIA, VAS e AIA; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di AUA; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in materia edilizia; di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di concessioni demaniali portuali;

        a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concetti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991. I termini ivi previsti sono ridotti della metà;

        a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, assicurano il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;

        a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES presieduta dal]'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è, altresì, approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;

        a-quinquies) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater) Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato;

        a-sexies) nelle ZES sono istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA). La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta".

        2. All'articolo 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 80 del 2001, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990".

        3. Il comma 64 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

        "1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a, a-bis, a-ter, e-quater, e-quinquies, a-sexies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123".

        4. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».