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Articolo aggiuntivo n. 9.0.17 (testo 2) al ddl S.989
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 23/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

        1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il venticinque per cento in trasparenza del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare»".