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Articolo aggiuntivo n. 3.0.84 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefìci per i lavoratori esposti all'amianto)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dai seguenti:

        "276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2019. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate."».