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Articolo aggiuntivo n. 1.0.11 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di tariffe postali agevolate)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante 'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo''.

        2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente''.

        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46''».