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Articolo aggiuntivo n. 3.0.3 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sportello Unico per le Attività Produttive e Fascicolo Informatico di Impresa)

        1. Al fine di favorire la standardizzazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché la riduzione dei costi delle strutture informatiche dei Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni degli sportelli unici delle attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitate da tutti i Comuni esclusivamente attraverso gli strumenti resi disponibili dalle Camere di commercio mediante il portale "www.impresainungiorno.gov.it".

        2. Le Camere di commercio formano e gestiscono il fascicolo informatico di impresa, contenente i dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività della impresa registrata sul portale di cui al comma 1, allo scopo di garantire una maggiore efficienza e qualità nei controlli e nei servizi resi alle imprese.

        3. Per i Comuni che, entro il termine di cui al comma 1, non si adeguano a quanto prescritto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 38, comma 3-bis.».