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Proposta di modifica n. 3.111 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. All'articolo 10, del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1º luglio 2018 – 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta."».