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Articolo aggiuntivo n. 3.0.80 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n, 198, è sostituito dal seguente:

        "Art. 46. - (Rapporto sulla situazione del personale). – 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile occupato nelle diverse aree professionali e che dia conto dello stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento degli ammortizzatori sociali, dei licenziamenti, dei pensionamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché di ulteriori informazioni individuate con il decreto di cui al comma 3.

        2. Il rapporto è redatto esclusivamente con modalità telematiche, mediante appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito internet istituzionale. Al fine di semplificare la redazione del rapporto, i moduli sono precompilati con le informazioni disponibili nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale. L'adempimento di cui al presente articolo può essere assicurato anche per il tramite di tutti i professionisti richiamati all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

        3. Il rapporto di cui al comma 1 è messo a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali e della consigliera o del consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, ove istituita, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia di pari opportunità.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i termini e le modalità per la redazione e la trasmissione del rapporto e per l'utilizzo delle banche dati disponibili.

        5. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto l'ispettorato del lavoro territorialmente competente, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 3, invita le aziende a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda."».