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Articolo aggiuntivo n. 1.0.12 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cumulo e totalizzazione dei contributi in materia pensionistica per professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, per garantire la migliore efficienza amministrativa e contabile nell'erogazione delle prestazioni di welfare)

        1. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2 le parole: ''dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388''.

        2. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 e di cui al d.lgs. 103/1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali''».