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Articolo aggiuntivo n. 10.0.20 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivi per il rientro di docenti e ricercatori e "Endowed chair" per il ritorno in patria e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata)

        1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: "nei tre periodi d'imposta successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei cinque periodi d'imposta successivi";

            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni dì cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1º gennaio 2019, anche ai soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che abbiano acquisito la residenza in Italia prima di tale data.

        3. Ai decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

(Cattedra con dote per il ritorno in Italia e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata)

        1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 44 si applicano anche agli emolumenti percepiti da docenti o ricercatori che rientrano in Italia a seguito dell'istituzione di una cattedra con dote finanziata da enti pubblici o privati, a condizione che:

            a) gli emolumenti siano erogati al docente o ricercatore da un ente pubblico o privato dotato o meno di personalità giuridica, con la finalità di finanziare un'attività di ricerca sulla base di uno specifico progetto che deve essere definito nelle sue linee guida prima dell'assegnazione dell'attività di ricerca;

            b) l'attività di ricerca si svolga presso un'istituzione universitaria Italiana, che accetti di associare il docente o ricercatore alla facoltà, alle condizioni indicate dalle lettere f) e g) seguenti;

            c) i docenti o ricercatori siano cittadini italiani, non siano stati residenti o domiciliati in Italia ai sensi del codice civile negli ultimi cinque anni, siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, non siano stati occasionalmente residenti all'estero;

            d) i docenti non ricoprano già il ruolo di professore ordinario nel sistema universitario italiano al momento dell'assegnazione della cattedra;

            e) i docenti o ricercatori rispondano a requisiti d'eccellenza definiti nel comma 2;

            f) l'ente finanziatore corrisponda la retribuzione del docente o ricercatore per un ciclo quinquennale rinnovabile fino a tre volte, unitamente ad una quota aggiuntiva corrispondente al cinquanta per cento della retribuzione dei docente o ricercatore per sostenere i costi diretti della sua ricerca;

            g) l'università si impegni a coprire i costi indiretti eventualmente legati alla cattedra con dote', con una delibera del consiglio di facoltà o organo equivalente in cui si accolga il docente o ricercatore sulla base del progetto specifico finanziato nell'ambito della cattedra con dote.

        2. I docenti o ricercatori dovranno essere cittadini italiani autori o coautori di un numero non inferiore a dieci pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo peer reviewed', ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico.

        3. Le erogazioni o donazioni tramite cui viene istituita o finanziata una cattedra con dote sono deducibili dalle imposte dirette fino ad un importo massimo del 30 per cento dell'imponibile"».