presentato il 17/01/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Michela MONTEVECCHI (M5S) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 17/01/19
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disciplina degli incarichi e dei compensi degli organi
di vertice degli enti pubblici di ricerca)
1. I compensi dei presidenti e dei componenti degli organi direttivi, di amministrazione e controllo degli Enti sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri competenti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la determinazione dei compensi si tiene conto della complessità dell'ente in termini di numerosità del personale, della quantità di risorse gestite, della distribuzione delle sedi operative e di lavoro, delle relazioni internazionali assicurate, di ogni altro elemento utile per definire le responsabilità e il grado di competenza richiesta. Il compenso così definito per il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche costituisce limite superiore per i compensi dei presidenti degli altri enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La carica di presidente degli Enti è incompatibile con quella di presidente delle associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi e società partecipate dai medesi enti.
3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche"».