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Articolo aggiuntivo n. 6.0.2 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme di semplificazione in materia di rifiuti e autorizzazioni ambientali)

        1. All'articolo 19, comma 1, lettera g), del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale» sono soppresse.

        2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti modificazioni in tema di autorizzazioni ambientali e del contrasto agli illeciti:

            a) all'articolo 183, al comma 3, lettera b), la parola "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

            b) il comma 5 dell'articolo 195 è sostituito dal seguente:

        5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvede l'Arma dei Carabinieri, il cui personale è autorizzato ad effettuare le relative ispezioni e verifiche, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

            c) l'articolo 196 è sostituito dal seguente:

        1. Sono di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

            a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

            b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

            c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

            d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;

            e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali dì cui all'articolo 7, comma 4-bis;

            f) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

            g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

            h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);

            i) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

            l) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

            m) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

            n) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

            o) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

            p) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

            q) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti le Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

            r) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data dì entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

        2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano effettuano altresì il controllo periodico su tutte le attività di gestione, dì intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; nell'attuazione di tali disposizioni sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure ordinarie di cui all'articolo 208 e semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

        3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

        4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1,2 e 3 le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si avvalgono delle Agenzie regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente.

        5. Le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.";

            d) l'articolo 197 è abrogato;

            e) all'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 6, primo capoverso, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                2) al comma 6, ultimo capoverso la parola: "Province" è sostituita dalle parole: "Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

                3) al comma 8, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                4) al comma 9 la parola: "Province" è sostituita dalle parole: "Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

            f) all'articolo 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                2) al comma 3 la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                3) al comma 4, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

            g) all'articolo 216 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, primo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                2) al comma 1, ultimo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                3) al comma 3, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                4) al comma 4, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma"

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante Regolamento della disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, lettera b), la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                2) al comma 1, lettera b), è inserita la parola: "eventuale" tra le parole: "la" e "diversa".

        4. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti:

            a) all'articolo 194 sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 6 le parole: "le regioni e le province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti, rispettivamente, sui luoghi di produzione dei rifiuti esportati e sulle sedi degli impianti ove verranno trattati, stoccati, recuperati o smaltiti a seguito dell'importazione";

                b) al comma 7 le parole: "le regioni e le province autonome comunicano" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica".

        5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità e le risorse volte al trasferimento delle competenze in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nelle more dell'approvazione di tale decreto le competenze di cui ai commi 6 e 7 all'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad essere svolte dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

        6. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante codice dell'Ambiente, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni in materia di composizione delle Sezioni Regionali dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali:

            a) la lettera b), del comma 3, dell'articolo 212 le parole: "le regioni e le province autonome comunicano" è sostituita dalla seguente;

                b) dal Direttore dell'Agenzia Regionale o Provinciale per la Protezione dell'Ambiente o suo delegato.

        7. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni in materia di introduzione del metodo standard nazionale per il calcolo della raccolta differenziata:

            a) al comma 3-quater le parole: "La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività" sono sostituite dalle seguenti: "l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, definisce, con proprio decreto direttoriale";

            b) il comma 4 è soppresso;

            c) il comma 5 è soppresso.

        8. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di smaltimento dei rifiuti in discarica:

            a) al comma 30 sono soppresse le parole: "La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica";

            b) al primo periodo del comma 33 le parole da: "provinciali" a: "provincia" sono sostituite dalle parole: "dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente";

            c) all'ultimo periodo del comma 33 la parola: "provinciali" è sostituita dalle parole: "dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente";

            d) all'ultimo periodo del comma 33 tra le parole: "provinciali e nei" sono aggiunte le parole: "Autonome di Trento e Bolzano"».