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Articolo aggiuntivo n. 3.0.17 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        (Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche)

        1. All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili,";

            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        "7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».