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Articolo aggiuntivo n. 3.0.20 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura)

        1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 è abrogato;

        b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        "3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d), paragrafo 1 dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza ò obbligatoria.

        3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa origine o provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), nel caso in cui il marchio d'impresa apposto sulla confezione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta del marchio nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza.";

        c) il comma 4 è abrogato;

        d) ai commi 6, 10 e 12, le parole: "dei decreti" sono sostituiti dalle seguenti: "del decreto";

        e) al comma 11, le parole: "del primo dei decreti" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto"».