presentato il 17/01/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Stefano PATUANELLI (M5S) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 17/01/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica alla disciplina del DURC)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 sono inseriti i seguenti: "1175-bis. Il datore di lavoro e il lavoratore autonomo che, entro centoventi giorni dalla verifica negativa della regolarità contributiva, provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria può recuperare i benefici normativi e contributivi di cui al comma 1175.
1175-ter. Il recupero dei benefici normativi e contributivi in ogni caso non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.".
2. All'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1º giugno 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis I termini di 15 e 30 giorni di cui ai comma 2 sono rispettivamente estesi a 45 e 90 giorni nel caso di verifica della regolarità per il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La regolarizzazione entro i termini di cui ai commi 2 e 2-bis genera il Documento in formato 'pdf' di cui all'articolo 7 e ripristina il godimento d'ogni beneficio normativo e contributivo subordinato al possesso del Documento predetto".
c) al comma 4, le parole "Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi inutilmente i termini dì cui ai commi 2 e 2-bis";
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi e normativi non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva."».