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Proposta di modifica n. 3.88 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

        1-ter. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»