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Articolo aggiuntivo n. 11.0.169 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto il seguente periodo: "Le spese del giudizio estinto ai sensi dei presente articolo, nonché dell'articolo6 del decreto-legge 22 ottobre n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 e dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, restano a carico della parte che le ha anticipate"».