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Articolo aggiuntivo n. 10.0.22 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Statizzazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicali ex-provinciali)

        1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dopo le parole: "gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono inserite le seguenti: "che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508";

            b) al comma 2, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole: "entro30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono altresì stabiliti i criteri affinché siano avviati in via prioritaria i processi di statizzazione delle istituzioni che hanno avuto come unico ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».