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Proposta di modifica n. 1.34 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        Â«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 51 e 52 sono abrogati;

            b) al comma 255, le parole: ''7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''7.040,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.976,05 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.238,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021'';

            c) al comma 256, le parole: ''pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 3.908,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.257,05 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.605,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.074,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.920,05 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.921,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024''».