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Articolo aggiuntivo n. 3.0.44 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il completamento della liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

        1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: "ai trasferimenti idrici tra Regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma.", sono inseriti i seguenti periodi: "I rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato già sorti con l'Ente proseguono, senza soluzione di continuità, con la società di cui al primo periodo del presente comma, con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata sino alla data del trasferimento delle funzioni di cui al predetto periodo. Gli utili di esercizio maturati dalla società di cui al primo periodo del presente comma sono accantonati ad un fondo di riserva di patrimonio netto, non distribuibile sino a concorrenza dell'importo pari alle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale in capo all'Ente alla data del trasferimento delle funzioni alla società di nuova costituzione e dall'Ente stesso non eventualmente coperte. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario liquidatore e della società, sulla base del bilancio finale di liquidazione di cui al precedente periodo, sono individuati i beni, le attività e le passività eventualmente residue dalla liquidazione, che possono essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento del suo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.";

            b) al penultimo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite con: "31 dicembre 2019";

            c) il penultimo periodo è soppresso».