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Proposta di modifica n. 3.15 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        Â«1-bis. Ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico da cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando che le gestioni interessate, ivi compresi gli enti di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano secondo i loro ordinamenti il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, l'INPS provvede, come unico ente pagatore della pensione da cumulo, sostenendo le relative spese amministrative».