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Articolo aggiuntivo n. 11.0.70 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo)

        1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. – 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

        2. La circoscrizione elettorale "Italia alpina" è suddivisa in quattro collegi uninominali corrispondenti, rispettivamente, ai territori della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano/Südtirol.

        3. Il complesso delle circoscrizioni elettorali plurinominali forma il collegio unico nazionale.

        4. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni plurinominali di cui alla tabella A è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

        5. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia, detratti i seggi assegnati per i collegi uninominali, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

        2. All'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le liste per l'elezione di candidati nei collegi uninominali e nella circoscrizione "Sardegna" devono essere sottoscritte da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori. Le liste per l'elezione di candidati nella circoscrizione "Sicilia" devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 7.500 elettori.";

            b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione è infine richiesta per la presentazione di liste di candidati nelle circoscrizioni uninominali per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo consiliare all'interno del Consiglio di Regione o di Provincia autonoma della relativa circoscrizione.";

            c) all'ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I candidati nei collegi uninominali non possono presentare la propria candidatura in altri collegi o circoscrizioni, a pena di esclusione.".

            d) i commi nono e decimo sono abrogati.

        3. Al comma primo dell'articolo 13 della legge 18 del1979, le parole: "Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate." sono soppresse.

        4. Al comma secondo dell'articolo 14 della 1egge 18 del 1979, le parole: "della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "dei collegi uninominali".

        5. Dopo il comma secondo dell'articolo 15, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Per i collegi uninominali, accanto ad ogni contrassegno è riportato il nome del candidato e l'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno e il nome del candidato prescelto o, comunque, nel rettangolo che lo contiene"».