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Proposta di modifica n. 5.27 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 17/01/19

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).” sono aggiunte le seguenti: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

2-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi” fino alla fine del comma sono soppresse.

2-quater. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivate dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell'articolo 26, comma 5; tali compensi non sono soggetti a ribasso e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.”

2-quinquies. I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all'articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.»