presentato il 17/01/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Luigi AUGUSSORI (Lega) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 17/01/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale ambulanze)
1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i veicoli con targa C.R.I., le ambulanze delle organizzazioni di volontariato e i veicoli della protezione civile, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici".
2. Le Società Concessionarie autostradali tengono conto delle modifiche apportate dal comma 422-bis e ne danno attuazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».