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Articolo aggiuntivo n. 5.0.24 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di semplificazioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti)

        1. All'articolo 132-ter, del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "e portabili";

            b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del comma 1, gli sconti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).".»