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Articolo aggiuntivo n. 6.0.34 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per l'utilizzo di infrastrutture a scavalco di corpi idrici)

        1. I volumi edilizi autorizzati e costruiti su infrastrutture a scavalco di corpi idrici possono essere utilizzati permanentemente, in deroga al vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, qualora si riscontri la presenza sul corso d'acqua principale di casse di espansione o altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello della piena cinquantennale, fatta salva la possibilità per il sindaco territorialmente competente di chiudere l'infrastruttura in caso di previsione di pericolo, anche come misura di prevenzione».