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Articolo aggiuntivo n. 11.0.71 al ddl S.989 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/01/19

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        "2-bis. Si considerano in ogni caso deducibili le spese relative agli immobili di cui al secondo periodo del comma precedente. La presente norma si applica a partire dall'esercizio in corso al 01/01/2019, nonché per gli esercizi precedenti agli atti impositivi non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge".

        2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Non si considerano utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'impresa gli immobili di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. La norma sì applica a partire dal 2019, nonché per gli anni precedenti agli atti impositivi non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge"».